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TUTTO SULL’ARBITRATO

L’arbitrato è un istituto giuridico volto alla soluzione di controversie tra privati e tra aziende e società.
E’ un sistema alternativo al processo civile e consiste in una procedura veloce, gestita da organi altamente competenti, per la risoluzione di controversie di natura commerciale e societaria nate tra aziende o di questioni in ambito civile di particolare entità e rilevanza.

La procedura è caratterizzata da celerità, specializzazione e competenza tecnica degli arbitri, flessibilità e tariffe prefissate. Offre garanzie di riservatezza e di rispetto dei principi di indipendenza degli arbitri, di contraddittorio, di parità delle parti e di difesa.

Per tutte queste caratteristiche è solitamente preferita dalle aziende per la controversie societarie e commerciali.

La decisione, il lodo arbitrale, produce gli stessi effetti di una sentenza emessa dal giudice. Costituisce titolo esecutivo, previo controllo dell’Autorità giudiziaria.

La procedura consente risparmio di tempo e costi, favorisce il proseguimento degli affari, garantisce decisioni specificatamente competenti.

A chi è utile. E’ utile a tutte le aziende, pmi, grande aziende, holding, che vogliono risolvere velocemente e con il minor dispendio possibile di tempo e risorse, controversie derivanti dai propri rapporti societari e commerciali.

Per approfondire ogni aspetto dell’istituto giuridico dell’Arbitrato consigliamo la lettura delle nostre F.A.Q.

Per le informazioni specifiche e dettagliate relative alle procedure arbitrali presso la International Chamber of Arbitration (I.C.A.) rimandiamo alla lettura di Arbitrato I.C.A. e del Regolamento Arbitrale dell’International Chamber of Arbitration

F.A.Q. – Frequently Asked Questions

- Cosa è un arbitrato?

L’arbitrato è una procedura di risoluzione di controversie, affidata a giudici arbitri, alternativa al processo civile. Viene comunemente indicata tra le ADR, Alternative Dispute Resolution.

È un istituto giuridico, disciplinato nelle sue caratteristiche principali dal codice di procedura civile e da convenzioni internazionali.

Si svolge secondo regole predeterminate, in parte dal codice di procedura civile stesso ((libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) ed in parte dal Regolamento arbitrale, a garanzia delle parti convenute.

Leggi anche la  FAQ sui Vantaggi dell’arbitrato

- Quali sono i vantaggi dell’arbitrato generalmente riconosciuti?

Possiamo enumerare vantaggi di diversa natura: legislativi, economici, pratici.

Vantaggi Legislativi.

  1. La decisione arbitrale, il lodo, produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria. Acquista efficacia esecutiva con una dichiarazione del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato nel cui ambito è stato pronunciato
  2. La decisione è assunta da arbitri specializzati nella specifica materia
  3. La decisione è suscettibile di passare in giudicato e con limitate possibilità di appello

Vantaggi economici 
1. Credito d’imposta. In base al D.M del Ministro della Giustizia 30 marzo 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2017, n. 77, possono presentare istanza per il riconoscimento del credito d’imposta le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente la presentazione della domanda, un compenso agli arbitri nel caso di conclusione dell’arbitrato con lodo. Il credito d’imposta, riconosciuto in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all’arbitro fino alla concorrenza di € 250,00 ed è determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
2. Costi. I Costi della procedura arbitrali sono calmierati secondo un tariffario predeterminato (vedi FAQ Quanto costa un arbitrato)

Vantaggi pratici

  1. Tempi veloci e certi per la risoluzione della controversia
  2. All’arbitrato viene generalmente riconosciuto il vantaggio indiretto di favorire il business e preservare il rapporto B2B
  3. Notevole flessibilità nelle regole che sovraintendono alla procedura arbitrale
- Quali controversie posso risolvere tramite l’arbitrato?

Le controversie arbitrabili, cioè la cui risoluzione può essere affidata ad arbitri, sono tutte tranne quelle afferenti a diritti indisponibili. A titolo esemplificativo, possono essere devolute alla camera arbitrale controversie in materia societaria, commerciale, di subfornitura, di appalto, di diritto immobiliare, di commercio, di locazione, di diritto bancario e finanziario.

- Chi può accedere all’arbitrato?

Chiunque sia titolare di un diritto disponibile, sia egli privato cittadino, consumatore o impresa. L’arbitrato è un istituto che si presta ad un ogni tipo di controversia, garantendo sempre gli stessi vantaggi. Solitamente è utilizzato per la soluzione delle controversie tra imprese e tra imprese ed enti ma è ugualmente utilizzabile nelle controversie tra privati.

- Cosa è l’arbitrato internazionale?

L’’Arbitrato è internazionale quando presenta punti di contatto con più ordinamenti. Tra i più significativi, la cittadinanza, la residenza, il domicilio o la sede delle parti e degli arbitri, il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel panorama dell’ADR in Italia gli arbitrati amministrati rappresentano quasi le uniche procedure di natura internazionale.

Possono accedervi sia i privati cittadini, che i consumatori, che le imprese per far valere i propri diritti disponibili nei confronti di controparti residenti all’estero.

- Cosa è una Camera arbitrale?

La Camera arbitrale è un organismo istituito per la gestione dei procedimenti arbitrali. La Camera arbitrale può essere pubblica o privata. I.C.A. – International Chamber of Arbitration ha natura privatistica.

La Camera arbitrale I.C.A.:

  1. amministra i procedimenti secondo il Regolamento;
  2. su istanza delle parti, nomina gli Arbitri e designa gli arbitratori, i Consulenti tecnici e i Periti in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
  3. nomina gli Arbitri e offre i servizi previsti dalla procedura per gli arbitrati condotti secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral).

La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria.

-Cosa serve per fare un arbitrato?

Per poter rimettere alla Camera arbitrale la soluzione di una controversia è necessario che le parti abbiamo stipulato un contratto, un compromesso, o inserito nel contratto una clausola, detta clausola compromissoria, ovvero una Convenzione, con cui si accordano o si sono accordate per dirimere una controversia, insorta o insorgenda, secondo un Regolamento Arbitrale.

- Dove si svolge la procedura arbitrale?

Nell’Arbitrato I.C.A. le parti hanno libertà di scegliere il luogo e la sede dove svolgere l’arbitrato, indicandolo nella clausola compromissoria o nella convenzione di arbitrato.
Le parti possono scegliere (nella convenzione arbitrale in generale, oltre che nella clausola o nel compromesso) la sede dell’Arbitrato (in mancanza, il Regolamento la fissa in Roma).
La sede identifica l’elemento di collegamento per alcuni aspetti essenziali dell’Arbitrato, quali l’attribuzione della nazionalità italiana al lodo e la determinazione del giudice competente a svolgere le attività ausiliarie all’arbitrato previste nel codice di rito.
Le attività arbitrali possono essere svolte anche in luogo diverso dalla sede (il Regolamento infatti prevede che “Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze o altri atti del procedimento”).
L’individuazione dell’Arbitro non deve essere operata con riferimento diretto alla sede, bensì in relazione alle competenze di cui l’arbitro è dotato per la risoluzione della controversia in essere.

Compito di I.C.A. è identificare gli arbitri o il collegio arbitrale più adeguati nel luogo prescelto dall’azienda.

Leggi anche la  FAQ sullo svolgimento dell’arbitrato da remoto 

 

- E' possibile svolgere la procedura di arbitrato da remoto?

Si è possibile. Il Regolamento I.C.A. prevede che il Tribunale Arbitrale può stabilire che le udienze o gli altri atti del procedimento possano svolgersi in modalità telematica, attraverso strumenti appositamente individuati.

 

- Si può accedere ad un arbitrato quando non c’è un accordo preventivo in tal senso tra le parti?

Sì. Qualora, in presenza di una lite, una delle parti coinvolte intenda instaurare un procedimento arbitrale amministrato dalla International Chamber of Arbitration, e secondo le norme del Regolamento Arbitrale, senza che sia stato stipulato tra le parti il relativo Accordo Arbitrale, questa parte potrà presentare istanza di richiesta di adesione di controparte, o delle controparti, all’applicazione del Regolamento Arbitrale presso la Camera arbitrale. A seguito dell’istanza, il Consiglio Arbitrale, dopo aver esaminato la natura e le questioni inerenti la natura della controversia di cui trattasi, si attiverà per ottenere da tutte le parti la necessaria adesione all’Accordo Arbitrale, che dovrà comunque essere formalizzato, sempre da tutte le parti, entro un congruo termine.

- Quali sono le differenze tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale?

L’arbitrato rituale è quello disciplinato dal codice di procedura civile e consiste nell’esercizio di giurisdizione concorrente con quella ordinaria, affidata all’ordinamento giudiziario.

L’arbitrato irrituale consiste nella rimessione all’arbitro/i della risoluzione di una controversia tramite un accordo transattivo o dichiarativo dei diritti/doveri delle parti.

- Quali sono le differenze tra arbitrato amministrato a arbitrato ad hoc?

L’arbitrato amministrato è quello che si svolge secondo il regolamento della Camera arbitrale. In questo caso è sufficiente che le parti concludano il contratto/clausola compromissoria indicando la volontà di rimettere le decisioni di eventuali controversie alla Camera arbitrale individuata.

L’arbitrato ad hoc prevede che siano le parti a determinare anche le regole della procedura arbitrale.

- Cosa è il lodo arbitrale e che valore/efficacia ha?

Il lodo arbitrale è la decisione con la quale l’arbitro/i decide la controversia o dichiara/accerta i reciproci diritti/doveri. Ha valore di giudicato e diventa titolo esecutivo a seguito di una dichiarazione del Tribunale del luogo dove è istituita la Camera arbitrale.

Secondo il Regolamento di I.C.A., se le parti non hanno concordato che la decisione avvenga secondo equità, la decisione è di diritto.

- Il lodo arbitrale è impugnabile?

L’arbitrato è caratterizzato da velocità e immediatezza. Per garantire questi principi le norme prevedono una limitata possibilità di impugnazione dei lodi rituali, per nullità, per revocazione, per opposizione di terzo.
Diversamente, la natura negoziale del lodo irrituale rende quest’ultimo impugnabile per i vizi che possano ledere la manifestazione della volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso.

- Nella procedura di arbitrato serve l’assistenza di un avvocato?

L’assistenza degli avvocati di parte non è obbligatoria ma è preferibile soprattutto se si tratta di controversie complesse. Al fine di favorire l’assistenza dell’avvocato di fiducia, la legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha riconosciuto alle parti un credito di imposta proporzionato al compenso conferito al proprio avvocato, in caso di conclusione della procedura con l’adozione del lodo arbitrale.

- Quanto dura un arbitrato?

Il codice di procedura civile indica in 180 giorni la durata della procedura arbitrale. Nella esperienza concreta, la durata si attesta intorno ai 208 giorni, secondo i dati più aggiornati.

Per apprezzare la sostanziale brevità della procedura, si segnala che un processo civile – in primo grado – dura in media  500 giorni.

- Quanto costa un arbitrato?

Secondo il Regolamento arbitrale I.C.A. le spese amministrative sono determinate in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate allo stesso Regolamento. Possono essere determinate Tariffe inferiori a quelle previste nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dalle spese amministrative sono indicate nell’Allegato B del Regolamento.

Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale.

Gli onorari dei Consulenti Tecnici d’Ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

I rimborsi spese degli Arbitri e dei Consulenti Tecnici d’Ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

- Chi paga le spese di un arbitrato?

Secondo il Regolamento arbitrale di I.C.A., le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle spese del procedimento.

- Posso ottenere un finanziamento per fare un arbitrato?

Sì. Si stanno affermando nuovi sistemi di finanziamento anche per la soluzione arbitrale delle controversie. Una di questa possibilità è il Litigation funding.

In base al Regolamento I.C.A., la parte che riceve da un terzo un finanziamento relativo al procedimento arbitrale e al suo esito deve dichiarare alla Camera, all’avvio del procedimento, l’esistenza del finanziamento e l’identità del finanziatore. 

- Durante una procedura di arbitrato posso transigere con la controparte?

Sì. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti invitandole ad esperire il procedimento di mediazione anche presso un organismo di mediazione civile.

Inoltre, le stesse parti o i loro difensori possono comunicare alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo.

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