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Anche l’acquisto per usucapione di un diritto di proprietà immobiliare può essere oggetto di procedimento arbitrale e ciò costituisce assunto di fondamentale valore, stante il rilievo che il diritto di proprietà assume nella società contemporanea.

 La Corte di Appello di Venezia giunge a risolvere la questione concreta posta alla sua attenzione attribuendo all’arbitro ampi poteri, finanche quello di accertare l’acquisto di un bene immobile per usucapione.

 

 La Corte di Appello ribalta la sentenza di primo grado.

Il caso origina dal reclamo proposto innanzi alla Corte, avverso un decreto del Tribunale di Treviso che aveva negato l’esecutività del lodo, emesso inter partes dall’arbitro unico, il quale aveva accertato l’intervenuta usucapione di un bene immobile a favore delle parti reclamanti.
In particolare, il Tribunale di Treviso aveva rigettato la richiesta sul rilievo che l’accertamento dell’acquisto della proprietà di un bene immobile non può essere oggetto di arbitrato in quanto acquisto a titolo originario, e dunque non equiparabile ad una vicenda negoziale. Come tale non può essere accertato né dalle parti né, in conseguenza, neppure dagli arbitri a cui esse abbiano fatto ricorso.

 

 La “nuova” natura dell’arbitrato.

 Il giudice d’appello, nell’accogliere il reclamo proposto, ha spiegato che il fondamento del proprio percorso argomentativo risiede nella rinnovata veste e natura assunte dall’arbitrato rituale dopo la riforma dell’anno 2006.

L’interpretazione assunta dalla Corte di Appello di Venezia delinea una elaborazione interpretativa che, operando una ricostruzione delle interpretazioni possibili inerenti alla fattispecie esaminata, privilegia quella tesa a riconoscere nuova veste all’istituto arbitrale.
Tale approdo ermeneutico è ritenuto necessitato in considerazione di chiari indici normativi che individuano l’arbitrato quale procedimento aventi caratteri uniformi a quelli propri del procedimento innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
In primis, gli articoli 817 e 819 ter del codice di procedura civile per i quali le questioni attinenti ai poteri degli arbitri in sé, nonché nei rapporti con il Giudice ordinario, vanno inquadrate in termini di competenza e non di giurisdizione, il primo; è prevista la possibilità di utilizzare lo strumento del regolamento di competenza, il secondo.

 

Aderendo a tale linea interpretativa, la sentenza arbitrale va equiparata a quella del Giudice ordinario e il Lodo può essere trascritto o annotato in tutti i casi in cui sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Acquisto di usucapione disponibile per i privati
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Peraltro, la Corte di Appello arriva a ritenere oramai superate le argomentazioni svolte dal Tribunale di Treviso, secondo cui l’acquisto per usucapione non è una situazione disponibile per i privati, quindi non compromettibile, focalizzando l’attenzione anche sull’articolo 2643- 12 bis del codice civile, introdotto dall’art. 84 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge n. 98/2013, che prevede la trascrizione degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione, purché la sottoscrizione del processo verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In tal senso, considerato che il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di semplificazione rispetto al rischio di possibili collusioni tra privati, secondo la Corte la ragione sottesa all’innovazione normativa impone di riconoscere al lodo arbitrale valenza almeno equivalente all’accordo di mediazione. A maggior ragione tenendo conto che l’Arbitro non si limitata a constatare una comune volontà negoziale ma provvede ad una istruttoria e decidendo secondo diritto.

 

 In sintesi, anche l’acquisto per usucapione di un diritto di proprietà immobiliare può essere oggetto di procedimento arbitrale e ciò costituisce assunto di fondamentale valore, stante il rilievo che il diritto di proprietà assume nella società contemporanea.

ha collaborato Luca Carioti