La devoluzione in Arbitrato dell’impugnazione di una delibera assembleare societaria radica, in capo al Collegio Arbitrale, il potere di sospendere l’efficacia della stessa delibera. Ma tale potere non è “in esclusiva” perché la parte interessata può rivolgersi alternativamente al Giudice ordinario.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con una decisione che senza dubbio favorisce, apprezzabilmente, gli operatori commerciali che intendono devolvere questioni societarie in Arbitrato.
I FATTI
In ragione di una clausola compromissoria inserita nello Statuto sociale di una Società per Azioni, uno dei soci ricorreva al Presidente del Tribunale per la nomina dell’Arbitro Unico ivi prevista, notificando alla controparte l’atto di avvio della procedura arbitrale.
Contestualmente, adiva il Tribunale di Roma con ricorso cautelare per la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate.
La Società resistente, costituitasi nel giudizio cautelare, a sua volta eccepiva l’inammissibilità della stessa istanza poiché, essendo già intervenuta la nomina dell’Arbitro, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate sarebbe stata oggetto di cognizione dell’Arbitro Unico, in ossequio al disposto dell’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) ,in base al quale, se la clausola compromissoria consente la devoluzione in Arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli Arbitri compete sempre il potere di sospendere l’efficacia delle stesse delibere (è questa una delle espresse previsioni di legge codificate nell’ ambito del più ampio divieto di concessione, in capo agli Arbitri, di misure cautelari di cui all’ articolo 818 del codice di procedura civile).
LA QUESTIONE GIURIDICA
Il Tribunale di Roma si è trovato a dover affrontare una questione giuridica di indubbio interesse per tutti gli operatori economici che nell’Arbitrato riconoscono il più valido degli strumenti tesi alla risoluzione delle controversie che possono verificarsi nell’ambito dei rispettivi affari commerciali: il potere degli Arbitri di prendere cognizione della domanda di sospensione di una delibera assembleare, è un potere realmente esclusivo?
“Il potere di procedere in via cautelare per la sospensione della delibera assembleare è potere esclusivo dell’Arbitro in corso di Arbitrato?”
Nonostante l’eccezionale devoluzione del potere cautelare agli Arbitri nella materia delle delibere assembleari, deve ritenersi ferma la possibilità di ricorrere al giudice ordinario per ottenere il provvedimento cautelare fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, anche perché, argomentando a contrario, cioé impedendo in quel lasso di tempo, l’accesso alla tutela cautelare, si porrebbe nel nulla, o quantomeno si comprimerebbe seriamente, il diritto alla piena tutela dei diritti in base all’ articolo 24 della Costituzione.
Ciò chiarito, il punto di rilievo in discussione è se il Legislatore abbia voluto assegnare agli Arbitri, dal momento in cui questi possono procedere materialmente ad esaminare l’istanza cautelare, un potere, nei fatti, esclusivo.
IL TRIBUNALE DI ROMA CAMBIA PROSPETTIVA SUL POTERE ESCLUSIVO DELL’ARBITRATO DI SOSPENDERE LA DELIBERA
La pronuncia del Giudice Capitolino è giuridicamente stimolante, poiché effettua una lettura dell’articolo 35, comma 5, decreto legislativo 5/2003, già citato, completamente antitetica a quell’interpretazione che esalta il principio di esclusività del potere cautelare in capo agli Arbitri, mai inficiato dal riconoscimento di un potere di sospensione della delibera impugnata al giudice statuale nell’attesa della costituzione dell’organo arbitrale. Pertanto, non vi sarebbe alcuna possibilità per una competenza concorrente dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, con riguardo sia alla tutela ex art. 700 codice di procedura civile sia con riferimento allo strumento offerto dall’articolo 2378 codice civile.
L’argomentazione sostenuta si fonda sulla inadeguatezza del mero dato letterale, poiché laddove si afferma che agli Arbitri compete sempre il potere di disporre la sospensione, non verrebbe attribuito ad essi l’esclusività dello stesso, bensì, tale locuzione avrebbe significato di inderogabilità del potere cautelare.
Inoltre, precisa il Tribunale, dirimente nella direzione perseguita è il principio costituzionalmente garantito di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, altrimenti gravemente pregiudicato. Ciò anche alla luce dell’art. 816 septies del codice di procedura civile, in base al quale, ove le parti non provvedano all’anticipazione delle spese nel termine fissato, non sarebbero più vincolate alla convenzione arbitrale. Pertanto, accogliendo l’impostazione tradizionale è evidente l’incongruenza che ne deriverebbe: una volta cessato il legame con l’Arbitrato, diventerebbe necessario ritornare avanti il Giudice dello Stato per proporre la domanda cautelare, con evidente ritardo e con il rischio di una definitiva lesione del cautelando diritto.
TUTELA RAFFORZATA PER LE AZIENDE
L’impostazione accolta evidenzia e favorisce gli operatori commerciali che intendono devolvere questioni societarie in Arbitrato.
Questi avranno infatti a disposizione una scelta alternativa e concorrente che consentirà unitamente ai tempi certe e celeri della procedura arbitrale la garanzia di una effettiva e piena tutela giurisdizionale affidata all’ Autorità Giudiziaria Ordinaria.