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 Il caso esaminato in sede arbitrale riguardava cinque contratti derivati di “interest rate swap”, denominati “convertible swap”. Questi, si sostanziano in contratti mediante i quali due controparti si obbligano a scambiarsi, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di interesse calcolati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi di interesse.

Una delle particolari questioni analizzata dal Collegio Arbitrale atteneva ai doveri di condotta ed alle conseguenti responsabilità della Banca intermediaria. In particolare, alla violazione degli obblighi di correttezza, trasparenza, informazione e diligenza, espressamente dettati in materia di intermediazione finanziaria.

Il Collegio ha statuito che di fronte ad un operatore qualificato, il difetto informativo non produce conseguenze sul piano della validità del contratto di swap, ma esclusivamente sotto il profilo risarcitorio. Diversamente, dinanzi a clienti al dettaglio la banca avrebbe dovuto garantire la tutela speciale, che prevede l’obbligo specifico di informare ed indicare separatamente costi e commissioni.

Pertanto, i costi impliciti dei contratti derivati di interest rate swap, conclusi con operatore qualificato, implicano soltanto un dovere di trasparenza informativa nei confronti del cliente. Ne consegue che risponde contrattualmente l’intermediario che addebita un costo implicito residuo, pur avendo espressamente negato la sussistenza di tale componente nell’informativa consegnata al cliente.