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L’inserimento di una clausola compromissoria nei contratti d’arte è una opportunità per il mercato dell’arte, tipicamente internazionale. Vediamo perché

I contratti dell’arte rappresentano un’ampia gamma di strumenti giuridici che esula dalla sola ipotesi base costituita dalla cessione della proprietà dell’opera.
Per esempio, vi sono consensi e licenze d’uso, contratti con gli espositori, quelli connessi con la rivendita di opere d’arte, i contratti di comodato, di esposizione, di organizzazione mostre e allestimento, di realizzazione delle opere, i contratti di realizzazione o cessione di opere temporanee, i contratti di vendita, deposito e conto vendita, i contratti di trasporto e assicurazione di opere d’arte, i contratti pubblicitari e di sponsorizzazione e così via.

Risulta da esperienza consolidata che un rilevate numero di galleristi si rechi all’estero al fine di consentire la diffusione e la conoscenza delle opere di importanti artisti.

La diversificazione dei contratti e la vocazione internazionale del mercato possono generare situazioni foriere di conflitti di giurisdizione e di legge applicabile.

Arbitrato internazionale per il mercato dell’arte: perché è vantaggioso

In questo ambito, l’arbitrato presenta chiari profili d’interesse per il mercato dell’arte e per tutti i suoi operatori.

Esso, infatti, può risolvere le criticità connesse a tali aspetti, consentendo decisioni rapide nonché scevre delle asperità relative all’esecuzione delle sentenze.

L’arbitrato, in effetti, concentra la lite in un solo luogo, risolvendo ex ante i problemi di giurisdizione e di legge applicabile e consentendo alle parti di prescegliere il sistema di riferimento per la soluzione della lite, sottraendola ai tribunali statali.

Last but not least
, l’arbitrato consente, nel mercato dell’arte, la possibilità di affidare la soluzione della controversia a operatori specializzati del settore che meglio conoscono le peculiarità della materia.

La Convenzione di New York sul riconoscimento delle sentenze straniere.

Sul punto, di rilievo fondamentale è la Convenzione di New York del 1958, ratificata in Italia con Legge 19 gennaio 1968, n. 62, sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Quali i punti di forza della richiamata normativa in materia?

In primo luogo, il giudice nazionale chiamato a dirimere una controversia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale deve devolvere la controversia in arbitrato, salvo che la ritenga nulla, inefficace o insuscettibile di applicazione.

In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, sugli Stati grava l’obbligo di riconoscere effetti vincolanti ai lodi arbitrali conformemente alle regole di procedura in vigore nello Stato richiesto, purché tali regole non impongano condizioni più onerose di quelle per l’efficacia dei lodi nazionali.

Tutti questi aspetti risultano particolarmente favorevoli al coerente ed efficiente svolgimento della pratica degli affari commerciali per tutti gli operatori dell’arte, che potranno agevolmente introdurre una clausola compromissoria nei loro contratti, godendo quindi, per le risoluzioni delle eventuali successive controversie, di tutti i numerosi benefici ricavabili dalla procedura arbitrale.

ha collaborato Luca Carioti